Pene corporali… a scelta!

 

È noto che il Codice penale di Singapore prevede pene corporali, in particolare brutali fustigazioni. Ricordo di aver letto che ne furono comminate (anche se non ricordo quante) a un giovane che aveva imbrattato la facciata di una casa.

 

A noi occidentali questa forma di giustizia evoca immediatamente il Medioevo. In quell’epoca e nel Rinascimento le pene venivano spesso inflitte arbitrariamente, con confessioni estorte mediante tortura. Tuttavia, il principio che reati di natura diversa dovessero essere puniti in modi differenti era forse più solido di quanto si pensi oggi. Con il passaggio alla giustizia moderna, fondamentalmente carceraria, la proporzionalità dei reati si è standardizzata: furto, stupro e omicidio sono puniti con lo stesso tipo di sanzione — il carcere — solo con tempi diversi, senza considerare veramente la persona che subisce la pena.

 

Mi viene da pensare che in un sistema giudiziario avanzato si potrebbe valutare una personalizzazione della pena. È evidente che un anno di carcere pesa in modo diverso su individui di età, condizioni fisiche ed economiche differenti. Anche avere o non avere una famiglia incide profondamente sul modo in cui la pena viene vissuta. In questo senso, l’esperienza carceraria è tutt’altro che neutra o uniforme. Alcuni studiosi, come Michael Tonry, sostengono che la pena dovrebbe essere calibrata non solo sul reato, ma anche sulla persona, per garantire responsabilità senza produrre danni sproporzionati o irreversibili.

Tornando a Singapore e alle pene corporali, si potrebbe ipotizzare che alcune forme di esse siano opzionali, a beneficio sia del condannato sia della società. Immaginiamo, ad esempio, un giovane occupato a tempo pieno che commetta un reato e venga condannato a sei mesi di carcere. In quel momento della sua vita, la condanna potrebbe avere conseguenze gravi, come la perdita dell’impiego. Supponiamo che gli venga offerta la possibilità di non scontare i sei mesi di carcere, ma di espiare la pena con dieci fustigazioni. Per un anziano sarebbe impensabile: dieci frustate potrebbero essergli fatali. Ma una persona giovane, forte e in buona salute potrebbe considerare questa opzione vantaggiosa. In una sola giornata, seguita da qualche giorno di recupero, avrebbe saldato il proprio debito con la società (e la collettività risparmierebbe i costi della detenzione).

 

L’idea non è semplicemente medievale o crudele. Introducendo la possibilità di scelta e calibrando la pena secondo le condizioni individuali, ci si avvicina alla logica della giustizia riparativa e dell’“efficacia educativa” della pena: l’obiettivo non è solo punire, ma rendere consapevole il reo del danno arrecato, in modo proporzionato e responsabile. Naturalmente, questa proposta solleva questioni etiche complesse e richiederebbe norme precise e controlli rigorosi ma, mi sembra, possa stimolare a ripensare il significato di giustizia nella società contemporanea.